SANZIONI URBANISTICHE
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Descrizione
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Importo (euro)
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Sanzione tardiva presentazione SCA comma 3 art. 24 del D.P.R. 06/06/2001 n. 380
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Presentazione tra il 16° e il 30° giorno dall’ultimazione dei lavori di finitura dell’intervento
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77,00
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Presentazione tra il 31° e il 60° giorno dall’ultimazione dei lavori di finitura dell’intervento
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150,00
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Presentazione tra il 61° e il 90° giorno dall’ultimazione dei lavori di finitura dell’intervento
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300,00
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Presentazione oltre il 91° giorno dall’ultimazione dei lavori di finitura dell’intervento
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464,00
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Omessa dichiarazione fine lavori SCIA alternativa al PdC comma 7 art. 23 del D.P.R. 06/06/2001 n. 380
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In caso di omessa presentazione della dichiarazione di ultimazione lavori corredata dal certificato di collaudo finale dell’opera, ovvero nel caso di omessa consegna della ricevuta dell'avvenuta presentazione della variazione catastale o della dichiarazione che le opere non hanno comportato modifiche di classamento, si applica la sanzione pecuniaria nella misura prevista dall’art. 37, comma 5 del DPR 380/01. Ai fini dell’applicazione della sanzione di cui al punto 1, si considera quale data di ultimazione lavori la data finale di efficacia della Segnalazione di inizio attività (3 anni dalla data di inizio dei lavori). La dichiarazione di ultimazione lavori corredata dal certificato di conformità dell’opera, la ricevuta della avvenuta presentazione della variazione catastale o la dichiarazione che le stesse non hanno comportato modifiche di classamento deve essere presentata entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla data finale di efficacia come definita al comma precedente. Il responsabile del procedimento, accertata la mancata ottemperanza al disposto di cui all’art. 23, comma 7, provvede a dare comunicazione dell’avvio del procedimento sanzionatorio assegnando il termine di 15 giorni per l’eventuale presentazione di memorie e/o documenti, che l’amministrazione valuterà ove siano pertinenti all’oggetto del procedimento. Decorsi i termini entro i quali dovrà concludersi il procedimento, il Dirigente adotterà il provvedimento di irrogazione della sanzione pecuniaria.
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516,00
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Inottemperanza alla ingiunzione a demolire/ripristinare le condizioni originarie comma 4 art. 31 del D.P.R. 06/06/2001 n. 380
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Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali – Quantificabili al mq con limite sanzione di 20.000 €
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2.000,00 €/mq
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Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali – Non quantificabili al mq o mc
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2.000,00 €/int.
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Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali in aree di cui all’articolo 27 comma 2 del DPR 380/01 e in aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato
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20.000,00 €
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Interventi di ristrutturazione edilizia “pesante” in assenza di permesso di costruire o in totale difformità art. 33 del D.P.R. 06/06/2001 n. 380
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Aumento del valore venale dell’immobile da 0 a 5.000 euro
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516,00
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Aumento del valore venale dell’immobile da 5.001 a 10.000 euro
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1.000,00
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Aumento del valore venale dell’immobile da 10.001 a 20.000 euro
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1.500,00
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Aumento del valore venale dell’immobile da 20.001 a 30.000 euro
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2.000,00
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Aumento del valore venale dell’immobile da 30.001 a 40.000 euro
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3.000,00
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Aumento del valore venale dell’immobile da 40.001 a 50.000 euro
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4.000,00
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Aumento del valore venale dell’immobile oltre 50.001
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5.164,00
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Interventi eseguiti in parziale difformità del titolo edilizio art. 34 del D.P.R. 06/06/2001 n. 380
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Per le opere realizzate in parziale difformità al Permesso di costruire o SCIA ex art 23 DPR 380/2001(SCIA alternativa), quando venga dimostrato che la demolizione non può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità
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sanzione pari al doppio del costo di produzione stabilito in base alla L. 392/78 della parte realizzata in difformità
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Accertamento di conformità art. 36 del D.P.R. 06/06/2001 n. 380
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L’esecuzione di interventi edilizi realizzati in assenza o in difformità da Permesso di costruire o SCIA ex art 23 DPR 380/2001 (SCIA alternativa), qualora conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dell’intervento e sia al momento della presentazione della domanda, consentono al responsabile dell’abuso o attuale proprietario dell’immobile di ottenere il rilascio di un PDC in sanatoria entro la scadenza dei termini di cui agli art 31 comma 3, 33 comma 1, 34 comma 1
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doppio del contributo di costruzione non inferiore all’importo minimo di 516,00
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Interventi in assenza o difformità alla SCIA art. 37 del D.P.R. 06/06/2001 n. 380
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La realizzazione di interventi edilizi di cui all’art. 22, commi 1 e 2 del DPR 380/2001 in assenza della o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) comporta la sanzione pecuniaria
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doppio dell’aumento del valore venale dell’immobile, minimo 516,00
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Calcolo Aumento del Valore Venale (AVV) di un immobile
L’aumento di valore venale (AVV) dell’immobile conseguente alla realizzazione delle opere abusive, su cui viene calcolata la sanzione, è determinato dal prodotto della superficie convenzionale (SC) realizzata in difformità per il Valore medio dell’OMI (Osservatorio del Mercato Immobiliare) riferito alla zona, alla tipologia di immobile ed allo stato post operam, con i criteri di valutazione di seguito riportati, parametri tutti finalizzati ad un’equa graduazione dell’importo della sanzione in funzione dell’esecuzione abusiva delle opere.
La superficie convenzionale (SC) è quella dell’intera unità immobiliare o, in caso di interventi parziali, della porzione di questa direttamente interessata dalle opere oggetto di sanzione, determinata in analogia con quanto previsto dall’articolo 13 della Legge 392/1978 sull'equo canone, ma valida anche per gli immobili non adibiti ad uso abitazione, sommando i seguenti elementi:
a. l'intera superficie dell'unità immobiliare interessata dagli abusi (al netto dei muri perimetrali e di quelli interni) o in caso di interventi parziali, della porzione di questa direttamente interessata dalle opere oggetto di sanzione;
b. il 50 % della superficie delle autorimesse singole;
c. il 20 % della superficie del posto macchina in autorimesse di uso comune;
d. il 25 % della superficie di balconi, terrazze, cantine ed altri accessori simili;
e. il 15 % della superficie scoperta di pertinenza dell'immobile in godimento esclusivo;
f. il 10 % della superficie condominiale a verde nella misura corrispondente alla quota millesimale dell'unità immobiliare;
g. è detratto il 30 % dalla superficie dei vani con altezza utile inferiore a 1.70 m;
h. alla superficie di cui alla lettera a) si applicano i seguenti coefficienti:
- 1,00 per l'unità immobiliare di superficie superiore a 70 mq;
- 1,10 per l'unità immobiliare di superficie compresa fra 46 e 70 mq;
- 1,20 per l'unità immobiliare inferiore a 46 mq;
La superficie convenzionale SC viene poi rettificata in base ai parametri di seguito indicati:
a. alla Nuova Edificazione si attribuisce una percentuale di abbattimento pari al 10%;
b. alla Ristrutturazione Edilizia consistente nella demolizione con fedele ricostruzione degli edifici (intendendo per fedele ricostruzione quella realizzata con gli stessi materiali o con materiali analoghi prescritti dal regolamento edilizio, anche in area di sedime diversa purché rientrante nella stessa particella, con la medesima volumetria anche con sagoma coperta diversa, fatte salve le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica) si attribuisce una percentuale di abbattimento pari al 40%;
c. alla Ristrutturazione Edilizia consistente nella demolizione di volumi secondari, facenti parte di un medesimo organismo edilizio, con loro ricostruzione nella stessa quantità, o in quantità inferiore ancorché in diversa collocazione sul lotto di pertinenza, si attribuisce una percentuale di abbattimento pari al 60%;
d. al cambio di destinazione d’uso di unità immobiliari o parte di essa con o senza opere, si attribuisce una percentuale di abbattimento pari al 70%;
e. alla Ristrutturazione Edilizia consistente nelle addizioni funzionali di nuovi elementi agli organismi edilizi esistenti, che non configurino nuovi organismi edilizi (ampliamenti dell’unità immobiliare), ivi comprese le pertinenze, si attribuisce una percentuale di abbattimento pari all’80%;
f. al Restauro e Risanamento Conservativo si attribuisce una percentuale di abbattimento pari al 90%;
g. alla Manutenzione Straordinaria si attribuisce una percentuale di abbattimento pari al 95%.